
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo:
«2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.
«3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione ».
Questo numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 11, lett. a), n. 1), della L. 23 giugno 2017, n. 103. A norma dell'art. 1, comma 15, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 4 luglio 2017).
Questo numero, aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Si riporta il testo previgente:
«3 bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale;».
A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
A norma dell'art. 89, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
A norma dell'art. 89, comma 4, del medesimo provvedimento, nei procedimenti indicati dall'art. 89, comma 1, la disposizione indicata da questo numero continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L.vo n. 150/2022 (30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 25 marzo 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.
A norma dell'art. 89, comma 5 bis, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica questo numero, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420 quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.
Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 11, lett. a), n. 2), della L. 23 giugno 2017, n. 103. A norma dell'art. 1, comma 15, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 4 luglio 2017).
Questo comma, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 27 settembre 2021, n. 134.
Si riporta il testo precedente con le relative note:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1. dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2. dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi ».
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 11, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103. A norma dell'art. 1, comma 15, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 4 luglio 2017). Questo comma è stato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 11, lett. c), della L. 23 giugno 2017, n. 103. A norma dell'art. 1, comma 15, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 4 luglio 2017).
Questo comma, aggiunto dall'art. 12, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 27 settembre 2021, n. 134.
A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.