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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 132
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna...

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