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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 161
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Effetti della sospensione e della interruzione

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo (1).

...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L. 23 giugno 2017, n. 103. A norma dell'art. 1, comma 15, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 4 luglio 2017).

(2)

Le parole: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché» sono state inserite dall'art. 1, comma 14, della L. 23 giugno 2017, n. 103. A norma dell'art. 1, comma 15, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 4 luglio 2017).

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 5, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(4)

Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo:

«2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

«3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione ».

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