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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 110
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Pena per coloro che concorrono nel reato

(1)

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti ...

Note:
(1)

A norma dell'art. 80 del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, In deroga a questo articolo:

a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 74 del medesimo D.L.vo;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 79 del citato D.L.vo n. 173/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2026

(2)

L'art. 5 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione stabilisce che quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

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