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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 175
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

(1)

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a € 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 104 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 1984, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nel testo introdotto con l'art. 104 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.

La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 1988, n. 304, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione (€ 516), anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 7 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

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