News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 158
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione ...

Note:
(*)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(*)

Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo:

«2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

«3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione *** ».

(*)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Si riporta il testo precedente con le relative note:

«1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione (557); per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole (56); per il reato permanente o continuato * ** , dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione * ** (81).»

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L. 23 giugno 2017, n. 103.

A norma dell'art. 1, comma 15, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 154 del 4 luglio 2017).

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?