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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 156
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Estinzione del diritto di remissione

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (5973) (1).

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

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