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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 157
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

(1) (2)

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2)

Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo:

«2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

«3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 23 novembre 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 3, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

(3)

Le parole: «375, terzo comma,» sono state inserite dall'art. 1, comma 4, della L. 11 luglio 2016, n. 133.

(4)

Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall'art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale).

(6)

Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68.

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