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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 148
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Infermità psichica sopravvenuta al condannato

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice (1), qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena,...

Note:
(1)

Sulle funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza si veda l'art. 69 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

(2)

Gli artt. 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, indicano gli ospedali psichiatrici giudiziari, come istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, al posto dei manicomi giudiziari. A norma dell'art. 3 ter, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi, è fissato al 1° febbraio 2013.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d'infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; nella stessa sentenza è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune.

(4)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(5)

La competenza sui ricoveri è del magistrato di sorveglianza ex art. 69, ottavo comma, della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

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