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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 177
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

(1)

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 25 novembre 1962, n. 1634, recante modifiche al codice penale.

(2)

L'art. 9 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede la revoca della liberazione condizionale qualora la persona liberata commetta successivamente un delitto non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, ovvero se risulti che la liberazione condizionale sia stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata accertata giudizialmente la falsità.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 282, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 161 del 4 giugno 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo di questo comma, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 418 del 23 dicembre 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

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