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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 169
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a € 5 (1), anche se congiunta...

Note:
(1)

Si veda l'art. 19 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, convertito nella L. 27 maggio 1935, n. 835, così come sostituito dall'art. 112 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, che si riporta:

«Se per il reato commesso dal minore degli anni 18, il tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a € 1.549 anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio».

Il citato articolo, riguardando un istituto di carattere sostanziale e non processuale non subisce modificazioni ad opera del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante norme sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, così come corretta dall'ordinanza 29 dicembre 1976, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio.

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