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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 131 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

(1) (2)

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 21 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

(3)

Le parole: «massimo a cinque anni» sono state così sostituite dalle attuali: «minimo a due anni» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199

(4)

Le parole: «anche in considerazione della condotta susseguente al reato,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199

(5)

Le parole: «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» sono state così sostituite dalle attuali: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343» dall'art. 7 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 173.

(6)

Questo periodo, aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(8)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L. 14 luglio 2023, n. 93.

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