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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 164
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

(1)

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 12 D.L. 11 aprile 1974, n. 99, in tema di provvedimenti urgenti sulla giustizia penale e modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 220.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.

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