News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 162 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

(1) (2)

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 126 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Si veda l'art. 24 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, di cui si riporta il testo:

«24. (Estinzione del reato). 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

«2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

«3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa».

(3)

Questo comma, aggiunto dall'art. 9 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, è stato abrogato dall'art. 2 quattuordecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?