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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 172
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

...

Note:
(1)

Si veda, in deroga a questa disposizione, l'art. 111 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione di cui riportiamo il secondo comma:

«In deroga a quanto disposto dall'art. 172 del c.p., la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza».

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