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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 147
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

(1)

L'esecuzione di una pena può essere differita (684 c.p.p.):

...

Note:
(*)

La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(*)

A norma dell'art. 105, comma 1, del D.L. vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014), le parole: «potestà» o «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale».

(1)

La competenza per il rinvio facoltativo della esecuzione della pena è del tribunale di sorveglianza ex art. 70 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 31 maggio 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.p. nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della esecuzione della pena, a norma dell'art. 147, primo comma, n. 1 c.p.

(3)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 8 marzo 2001, n. 40.

(4)

Si vedano gli artt. 6 e 7 della L. 8 marzo 2001, n. 40 che si riportano:

«6. (Limiti di applicabilità). 1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale * sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.

«2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata».

«7. (Sospensione delle pene accessorie). 1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori ** e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori **».

(5)

La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. h), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 2001, n. 40.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L. 8 marzo 2001, n. 40.

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