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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 136
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

(1)

Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 136. Modalità di conversione di pene pecuniarie

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.».

(2)

Per l'attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie e la loro conversione si vedano gli artt. 237 e 238 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si vedano altresì gli artt. 102 ss., della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(3)

Per la conversione di pene pecuniarie non eseguite comminate per reati di competenza del giudice di pace si veda l'art. 55 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

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