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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 163
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Sospensione condizionale della pena

(1) (2)

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 104 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

A norma dell'art. 60 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.

(3)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(4)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(5)

L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(6)

Le parole: «nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

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