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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 165
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Obblighi del condannato

(1)

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 128 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Le parole da: «, ovvero, se il condannato ...» fino a: «... durata della pena sospesa» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(3)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145.

(4)
(5)

La parola: «, 321» è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. g), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(6)

Le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319 ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono state così sostituite dalle attuali: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater,» dall'art. 1, comma 1, lett. g), della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 2 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

(8)

Questo comma, inserito dall'art. 6 della L. 19 luglio 2019, n. 69, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L. 24 novembre 2023, n. 168.

A norma dell'art. 18, comma 1, della medesima legge, ai fini e per gli effetti di questo comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

(9)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3 della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(11)

Le parole: «per i delitti» sono state così sostituite dalle attuali: «per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,» dall'art. 2, comma 13, della L. 27 settembre 2021, n. 134.

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