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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 98
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Cessazione delle misure cautelari estinte

1. Quando l'imputato, sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'art. 306 del codice, ordina al direttore dell'istituto di custodia l'immediata dimissione. L'ordine è trasmesso con urgenza.

2. Nel caso di...

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