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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 31
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio (97 c.p.p.) è in ogni caso retribuita.

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