News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 45 bis
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

(1)

1. Nei casi previsti dall'articolo 146 bis, commi 1 e 1 bis ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 1 della L. 7 gennaio 1998, n. 11.

(2)

Le originarie parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146 bis, comma 1» sono state così sostituite dalle attuali: «Nei casi previsti dall'articolo 146 bis, commi 1 e 1 bis» dall'art. 13 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.

(3)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 78, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103.

A norma dell'art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l'efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.

A norma dell'art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 78 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

(4)

Le parole: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146 bis, commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater» sono state inserite dall'art. 1, comma 78, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103.

A norma dell'art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l'efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.

A norma dell'art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 78 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

(5)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(6)

Le parole: «commi 2, 3, 4, 4 bis e 6» sono state così sostituite dalle attuali: «comma 4 bis, e dall'articolo 133 ter del codice» dall'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?