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Titolo I - Norme di attuazione
Capo I - Disposizioni relative al giudice
Art. 1 - Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
Art. 2 - Riunione di processi
Capo II - Disposizioni relative al pubblico ministero
Art. 3 - Designazione del pubblico ministero
Art. 3 bis - Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale
Art. 4 - Contrasto tra pubblici ministeri
Art. 4 bis - Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero
Art. 4 ter - Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
Capo III - Disposizioni relative alla polizia giudiziaria
Art. 5 - Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria
Art. 6 - Costituzione dell'organico delle sezioni
Art. 7 - Ripianamento organico e posti vacanti
Art. 8 - Assegnazione alle sezioni
Art. 9 - Direzione e coordinamento delle sezioni
Art. 10 - Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni
Art. 11 - Trasferimenti del personale delle sezioni
Art. 12 - Servizi di polizia giudiziaria
Art. 13 - Servizi operanti in ambito più vasto del circondario
Art. 14 - Allontanamento dei dirigenti dei servizi
Art. 15 - Promozioni
Art. 16 - Sanzioni disciplinari
Art. 17 - Procedimento disciplinare
Art. 18 - Ricorso
Art. 19 - Sospensione cautelare
Art. 20 - Disposizione transitoria
Capo IV - Disposizioni relative alle parti private e ai difensori
Art. 21 - Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente
Art. 22 - Comparizione delle persone in stato di arresto o di detenzione domiciliare
Art. 23 - Assenza delle parti private diverse dall'imputato
Art. 24 - Nomina di più difensori
Art. 25 - Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia
Art. 26 - Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano
Art. 27 - Documentazione della qualità di difensore
Art. 28 - Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
Art. 29 - Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio
Art. 30 - Comunicazione al difensore di ufficio
Art. 31 - Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
Art. 32 - Recupero dei crediti professionali
Art. 32 bis - Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile
Art. 33 - Domicilio della persona offesa
Art. 34 - Designazione del sostituto del difensore
Art. 35 - Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato
Art. 36 - Accesso del difensore al luogo di custodia
Art. 37 - Procura speciale rilasciata in via preventiva
Art. 38 - Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova
Capo V - Disposizioni relative agli atti
Art. 39 - Autenticazione della sottoscrizione di atti
Art. 40 - Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
Art. 41 - Atto ricostituito
Art. 42 - Trasmissione a distanza di copia di atti
Art. 43 - Autorizzazione al rilascio di copia di atti
Art. 44 - Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
Art. 45 - Relazione nel procedimento in camera di consiglio
Art. 45 bis - Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
Art. 45 ter - Giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa
Art. 46 - Esecuzione dell'accompagnamento coattivo
Art. 47 - Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
Art. 48 - Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
Art. 49 - Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi
Art. 50 - Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico
Art. 51 - Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti
Art. 51 bis - Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti
Art. 52 - Citazione dell'interprete
Art. 53 - Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari
Art. 54 - Copie degli atti da notificare
Art. 55 - Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo
Art. 56 - Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore
Art. 56 bis - Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore
Art. 57 - Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto
Art. 58 - Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente
Art. 59 - Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto
Art. 60 - Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare
Art. 61 - Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato
Art. 62 - Indicazione delle generalità del domiciliatario
Art. 63 - Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero
Art. 63 bis - Comunicazione di cortesia
Art. 64 - Comunicazione di atti
Art. 64 bis - Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile
Art. 64 ter - Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini
Art. 65 - Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario
Capo VI - Disposizioni relative alle prove
Art. 66 - Procedimento di esclusione del segreto
Art. 67 - Albo dei periti presso il tribunale
Art. 67 bis - Elenco nazionale degli interpreti e traduttori
Art. 68 - Formazione e revisione dell'albo dei periti
Art. 69 - Requisiti per la iscrizione all'albo dei periti
Art. 70 - Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti
Art. 71 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
Art. 72 - Reclamo avverso le decisioni del comitato
Art. 72 bis - Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette
Art. 72 ter - Redazione del verbale delle operazioni
Art. 72 quater - Distruzione dei campioni biologici
Art. 73 - Consulente tecnico del pubblico ministero
Art. 74 - Consulenza o perizia nummaria
Art. 75 - Scritture di comparazione
Art. 76 - Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
Art. 77 - Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti
Art. 78 - Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero
Art. 79 - Esecuzione di perquisizioni ed ispezioni personali
Art. 80 - Esecuzione di perquisizioni locali
Art. 81 - Redazione del verbale di sequestro
Art. 82 - Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate
Art. 83 - Vendita o distruzione delle cose deperibili
Art. 84 - Restituzione delle cose sequestrate
Art. 85 - Restituzione con imposizione di prescrizioni
Art. 86 - Vendita o distruzione delle cose confiscate
Art. 86 bis - Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies del codice penale
Art. 86 ter - Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria
Art. 87 - Cose di cui è stata ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia
Art. 88 - Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati
Art. 89 - Verbale e registrazioni delle intercettazioni
Art. 89 bis - Archivio delle intercettazioni
Art. 90 - Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura
Capo VII - Disposizioni relative alle misure cautelari
Art. 91 - Giudice competente in ordine alle misure cautelari
Art. 92 - Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare
Art. 93 - Deposito del verbale di interrogatorio
Art. 94 - Ingresso in istituti penitenziari
Art. 95 - Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza
Art. 96 - Separazione degli imputati detenuti
Art. 97 - Comunicazioni al servizio informatico
Art. 97 bis - Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari
Art. 97 ter - Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275 bis, 282 bis e 282 ter del codice
Art. 98 - Cessazione delle misure cautelari estinte
Art. 99 - Inammissibilità della richiesta di riesame
Art. 100 - Trasmissione degli atti in caso di impugnazione