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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 97
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Comunicazioni al servizio informatico

(1)

1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale (292 c.p.p.) sono comunicati, a cura della...

Note:
(1)

Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 2007, n. 222:

«1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione».

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