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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 41
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Atto ricostituito

1. Quando si procede a norma dell'art. 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

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