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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 40
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Copia dell'atto che surroga l'originale mancante

1. Nel caso previsto dall'art. 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

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