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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 89 bis
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Archivio delle intercettazioni

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1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. b), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento così come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

Si riporta il testo previgente:

«Art. 89 bis. - Archivio riservato delle intercettazioni - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.».

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Le parole: «o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

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