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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 33
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Domicilio della persona offesa

(1)

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo (101...

Note:
(1)

A norma dell'art. 86, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del citato decreto (30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199), le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi di questo articolo. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p.

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