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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 4
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Contrasto tra pubblici ministeri

1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

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