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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 20
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Disposizione transitoria

1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il...

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