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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 43
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Autorizzazione al rilascio di copia di atti

1. L'autorizzazione prevista dall'art. 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

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