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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 67
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Albo dei periti presso il tribunale

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie (221 c.p.p.).

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,...

Note:
(1)

La parola: «, trascrizione,» è stata inserita dall'art. 22, comma 5, lett. a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56.

(2)

Le parole: «interpretariato e traduzione.» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32.

(3)

Le parole: «analisi e comparazione della grafia» sono state sostituite all'originaria parola: «grafologia» dall'art. 11 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 22, comma 5, lett. b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56.

(5)

A norma dell'art. 22, comma 6, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56, nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.

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