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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 87
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Cose di cui è stata ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia

(1)

1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'art. 264 comma 1 del codice, è comunicato al Ministero medesimo.

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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