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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 91
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Giudice competente in ordine alle misure cautelari

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica (1), dalla corte di assise, dalla corte...

Note:
(1)

Le parole: «dal pretore, dal tribunale» sono state sostituite dalle parole: «dal tribunale in composizione collegiale o monocratica» dall'art. 212 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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