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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 23
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Assenza delle parti private diverse dall'imputato

1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli articoli 420 bis e 420 ter...

Note:
(1)

Le originarie parole: «a norma dell'art. 420 comma 4» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 49, comma 1, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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