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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 38
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova

(1)

1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 23 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

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