News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 96
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Separazione degli imputati detenuti

1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque in uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?