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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 64 bis
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile

(1) (2)

1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(2)

Le parole: «in relazione ai reati» sono state così sostituite dalle attuali: «in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati,» dall'art. 2, comma 12, della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(2)

La precedente rubrica: «Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile» è stata così sostituita dalla attuale: «Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile» dall'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 36, comma 2, del medesimo decreto le disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2023.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 36, comma 2, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. dall'art. 1, comma 380, lett. b), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo comma si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 36, comma 2, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. dall'art. 1, comma 380, lett. b), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e disposizioni di cui a questo comma si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio 2023.

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