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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 39
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Autenticazione della sottoscrizione di atti

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti (110 c.p.p.) per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal...

Note:
(1)

A norma dell'art. 39 della L. 21 novembre 1991, n. 374, in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

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