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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 62
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Indicazione delle generalità del domiciliatario

1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'art. 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.

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