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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 6
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Costituzione dell'organico delle sezioni

1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria (c.p.p. 56) è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica (1).

2. ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 209 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito:

a) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso i tribunali;

b) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso le preture».

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