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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 47
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'art. 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.

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