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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale | 28 lug 1989 | N. 271 | Art. 46
Gazzetta uff. 05/08/1989, n. 182
Esecuzione dell'accompagnamento coattivo

1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato (...

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