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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 99
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Recidiva

(1)

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

...

Note:
(1)

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 4 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 23 luglio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,».

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