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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 25
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Arresto

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati (1) o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro ...

Note:
(1)

Per una più precisa individuazione dei relativi istituti di pena si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni sull'ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Si veda inoltre l'art. 95 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti, il quale stabilisce che la pena detentiva comminata al condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

(2)

Gli artt. 20 e 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario prevedono rispettivamente l'obbligo del lavoro negli istituti penitenziari e la possibilità per i detenuti di essere assegnati ad un lavoro all'esterno.

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