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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 3
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Obbligatorietà della legge penale

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (42, ...

Note:
(1)

Le eccezioni previste dal diritto pubblico interno riguardano:

a) il Capo dello Stato;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i giudici della Corte costituzionale e i membri del Consiglio superiore della magistratura.

Le eccezioni previste dal diritto internazionale riguardano:

a) la persona del Sommo Pontefice;

b) i Capi di Stato esteri e i reggenti;

c) i Capi di governo e ministri di Stati esteri o rappresentanti di questi in conferenze o organizzazioni internazionali e i membri stranieri di tribunali arbitrali;

d) gli Agenti diplomatici presso il Capo dello Stato, i membri della famiglia dell'agente conviventi, i membri delle missioni militari e tecniche e le loro famiglie, il personale amministrativo e le loro famiglie purché conviventi a carico e gli appartenenti al personale di servizio per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni salvo che non si tratti di cittadini dello Stato ospitante o di persone che abbiano fissato la loro residenza in Italia;

e) i membri del Parlamento europeo;

f) i Consoli, i vice consoli e gli Agenti consolari;

g) i giudici della Corte dell'Aia;

h) i membri delle istituzioni specializzate e i rappresentanti dell'O.N.U.;

i) i corpi o reparti di truppe straniere, con particolare riferimento ai membri e alle persone al seguito delle forze armate della N.A.T.O.

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