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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 81
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Concorso formale. Reato continuato

(1) (2)

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 8 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

(2)

Per una particolare applicazione della continuazione dei reati si veda l'art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

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