
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
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Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall'art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 5 novembre 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall'art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 18 aprile 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall'art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 106 del 18 aprile 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall'art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, terzo comma, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 7 aprile 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall'art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 205 del 17 luglio 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall'art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
La Corte costituzionale, con sentenza, n. 73 del 24 aprile 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c. p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 31 marzo 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, c. p., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c. p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 dell'8 luglio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p. – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 12 maggio 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen..
La Corte costituzionale, con sentenza n. 141 dell'11 luglio 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), c. p. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 188 del 12 ottobre 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648 ter.1, secondo comma, cod. pen. - nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 201 del 9 novembre 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.