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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 26
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ammenda

(1)

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 (2) né superiore a euro 10.000 ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Le parole: «non inferiore a euro 2» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 20» dall'art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3)

Le parole: «né superiore a euro 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro 10.000» dall'art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4)

L'art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, così come modificato dall'art. 3, comma 63, della L. 15 luglio 2009, n. 94, prevede che:

«La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 10 e non superiore a € 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

«Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo».

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