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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 24
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Multa

(1)

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 (2), né superiore a euro 50.000 ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato sostituito dall'art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Le parole: «non inferiore a euro 5» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 50» dall'art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3)

Le parole: «né superiore a euro 5.164» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro 50.000» dall'art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4)

Le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 50 a euro 25.000» dall'art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

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